Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024 (Rv. 671238-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Determinazione delle superfici assoggettabili a TARI - Esenzione per i rifiuti speciali - Distinzione della tassa tra parte fissa e parte variabile - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti
e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)