Sez. 1, Sentenza n. 12347 del 06/11/1999 (Rv. 530939 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE | Riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso - Pluralità di delibere ontologicamente e cronologicamente distinte - Configurabilità - Conseguenze - Profili di nullità attinenti alla delibera di riduzione - Effetti sulla delibera di ricostituzione - Sussistenza - Conseguenze - Nullità derivata della delibera di ricostituzione - Configurabilità - Impugnazione congiunta delle due delibere - Rappresentazione di profili di invalidità relativi a ciascuna di esse - Carattere subordinato e non cumulativo - Conseguenze in tema di impugnazione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE
L'assemblea di una società per azioni che, in presenza di una perdita di oltre un terzo del capitale sociale, provvede, ex art. 2446 cod. civ., alla riduzione ed al contemporaneo aumento del capitale stesso, pone in essere due deliberazioni ontologicamente e cronologicamente distinte ed autonome fra loro, pur se indiscutibilmente collegate sotto il profilo della subordinazione, con la conseguente, astratta configurabilità di ragioni di nullità attinenti, rispettivamente, alla sola delibera di riduzione, ovvero alla sola delibera di ricostituzione del capitale sociale. La prima delle due eventuali dichiarazioni di nullità (quella, cioè afferente alla riduzione del capitale) riverbera, peraltro, necessariamente i suoi effetti su quella di ricostituzione (attesone il relativo collegamento funzionale), e, conseguentemente, la travolge, sotto il profilo della nullità derivata, così che, qualora le due delibere vengano impugnate congiuntamente, le doglianze di invalidità relative a ciascuna di esse si trovano in rapporto di subordinazione e non di cumulo, e l'accoglimento di quelle relative alla delibera di riduzione non può che comportare "ipso facto" la declaratoria di nullità della delibera di aumento, con assorbimento delle relative ragioni all'uopo esposte. Da ciò consegue, ancora, che, ai fini dell'esame, da parte del giudice di secondo grado, delle ragioni di nullità relative alla seconda delibera (il cui esame era risultato ormai precluso per assorbimento in primo grado), non ne occorre la riproposizione nelle forme dell'appello incidentale, essendo sufficiente, all'uopo, un'istanza di riesame formulata (come nella specie) nella comparsa di costituzione da parte dell'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2446, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)