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Sez. 1, Sentenza n. 2968 del 15/03/1995 (Rv. 491151 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE | Relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale - Deposito nella sede della società - Termine - Computo.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491151-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE

Al fine della validità della delibera assembleare di riduzione del capitale sociale per perdite, l'art. 2446 cod. civ., disponendo che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni del collegio sindacale, deve restare depositata nella sede della società "durante gli otto giorni che precedono l'assemblea", impone, in difetto di previsioni che autorizzino di passare ad un calcolo ad ore, ovvero di assegnare influenza alla frazione di giorno, che detto deposito sia eseguito non oltre lo spirare del nono giorno anteriore a quello dell'assemblea, quale che sia l'orario della sua celebrazione, dato che solo in tale situazione il giorno dell'assemblea risulta "preceduto" da otto giorni di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2446

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)