Sez. 2, Sentenza n. 2544 del 02/08/1971 (Rv. 353598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA DEL RAPPORTO - CONDIZIONÈ CONVIVENZA SOTTO LO STESSO TETTO - NECESSITA DI UNA RIGOROSA PROVA CONTRARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA DEL RAPPORTO - CONDIZIONÈ CONVIVENZA SOTTO LO STESSO TETTO - NECESSITA DI UNA RIGOROSA PROVA CONTRARIA.*
Nell'ipotesi in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi, la relazione di affetti familiari, di parentela e di interessi fra essi esistente giustifica la presunzione di gratuita del rapporto e, l'esigenza di una rigorosa prova contraria, al fine di ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La presunzione di gratuita non puo ritenersi, invece, sussistente nel caso in cui i soggetti del rapporto non convivano sotto lo stesso tetto, ma appartengano a nuclei familiari distinti ed autonomi. In tale ipotesi l'esclusione della subordinazione puo essere affermata solo in presenza di elementi certi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)