Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 12/07/1972 (Rv. 359726 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO TRA PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLE PARTI*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO TRA PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLE PARTI*
Nel caso di prestazione di lavoro tra persone conviventi, legate da vincolo di parentela, per ritenere superata la presunzione che dette prestazioni siano rese affectionis vel benevolentiae cause occorre accertare, in modo preciso e rigoroso, se gli interessati abbiano inteso assumere obbligazioni reciproche, talche, esistendo fra le prestazioni stesse un nesso sinallagmatico e funzionale, ciascuna si profili come causa dell'altra. (Conf 2544'71, mass n 353598; 3267'69, mass n 343290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)