diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 18778 del 26/09/2016 (Rv. 642107 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione e retratto agrario - Fondo a vocazione agricola ed urbanistica - Esercizio del diritto limitatamente alla porzione di terreno accertato come a "vocazione agricola - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642107-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione e riscatto agrari, non integra inosservanza del divieto di "nova" in appello - né, da parte del giudice, violazione dell'art. 112 c.p.c. - la scelta del retraente, che, in relazione a due distinti atti di compravendita di altrettanti terreni, dopo aver formulato due diverse e graduate domande, di esercizio del diritto per il prezzo riferibile alle sole porzioni degli stessi che fossero risultati a vocazione agricola all'esito di ctu (in via principale), ovvero per l'intero prezzo corrisposto per il loro trasferimento (in via subordinata), opti per la prima opzione, atteso che, per il fondo avente destinazione in parte agricola ed in parte urbanistica, la domanda di retratto può essere limitata alla sola porzione a vocazione agricola.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)