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Sez. 6, Sentenza n. 6687 del 16/12/2014 Ud. (dep. 16/02/2015) Rv. 263655 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sentenza di proscioglimento per prescrizione conseguente alla concessione di attenuanti - Ricorso per cassazione censurante le affermazioni di responsabilità contenente nella motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263655-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nel quale si deduce che la motivazione, nonostante la decisione di proscioglimento, è stata redatta alla stregua di una pronuncia di condanna, quando la declaratoria di estinzione è determinata dalla concessione di circostanze attenuanti, in quanto il discorso giustificativo di tale tipologia di decisione deve contenere l'accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, né a questi può arrecare nocumento, un siffatto giudice di pronuncia, non esplicando la stessa alcuna efficacia in giudizi extra penali o in ambiti extra giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)