Sez. 6, Sentenza n. 12048 del 05/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000) Rv. 218210 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sentenza di proscioglimento - Dispositivo che contenga l'affermazione di responsabilità - Compatibilità - Esclusione - Concessione delle attenuanti - Motivazione sull'accertamento incidentale di responsabilità - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)