Sez. 3, Sentenza n. 523 del 21/01/1987 (Rv. 450252 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 LEGGE N. 756 DEL 1964 E 2 LEGGE N. 508 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 LEGGE N. 756 DEL 1964 E 2 LEGGE N. 508 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La proroga dei contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 14 della legge n. 756 del 1964 e 2 della legge n. 508 del 1973 - come interpretati autenticamente dall'art. 53, terzo comma, della legge n. 203 del 1982 (con conseguente efficacia retroattiva, non trovando applicazione le limitazioni fissate dal primo comma di tale articolo in ordine alla retroattività delle Disposizioni innovative della legge stessa) - riguarda tutti i contratti ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive alla entrata in vigore delle suddette norme. (Conf 6757/82, mass n 424388).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)