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Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 10/12/1982 (Rv. 424388 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO EX ARTT. 14 DELLA LEGGE N. 756/1964 E 2 DELLA LEGGE N. 508/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424388-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO EX ARTT. 14 DELLA LEGGE N. 756/1964 E 2 DELLA LEGGE N. 508/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La proroga dei contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756 e 2 primo comma della legge 9 agosto 1973 n. 508, come interpretati autenticamente dall'art. 53 terzo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203 (con conseguente piena efficacia retroattiva senza le limitazioni fissate dal primo comma del medesimo art. 53 in ordine alla retroattività delle Disposizioni innovative della legge), riguarda tutti i contratti in corso, sia "de iure" che "de facto", stipulati tanto anteriormente quanto posteriormente all'entrata in vigore delle suddette norme.*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)