diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19444 del 15/07/2008 (Rv. 604275 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Partecipazione dell'associato alle perdite - Esonero pattizio - Configurabilità - Prova della pattuizione - Soggetto onerato - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604275-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

In tema di associazione in partecipazione, posto che lo schema legale tipico di tale contratto prevede la partecipazione dell'associato alle perdite, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della relativa prova stabiliti dall'art. 2721 cod. civ., di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)