Sez. 3, Sentenza n. 19444 del 15/07/2008 (Rv. 604275 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Partecipazione dell'associato alle perdite - Esonero pattizio - Configurabilità - Prova della pattuizione - Soggetto onerato - Individuazione - Fondamento.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE
In tema di associazione in partecipazione, posto che lo schema legale tipico di tale contratto prevede la partecipazione dell'associato alle perdite, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della relativa prova stabiliti dall'art. 2721 cod. civ., di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)