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Sez. 1, Sentenza n. 24376 del 01/10/2008 (Rv. 605345 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Divieto del patto leonino - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Partecipazione alle perdite - Commisurazione - Criteri.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605345-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 cod. civ., ai sensi del quale è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite; quanto alla posizione dell'associato, l'unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall'art. 2553 cod. civ., di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2265, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)