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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 07/12/1978 (Rv. 395646 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI EX ART 2120 E 2121 COD CIV PER L'INDENNITA DI ANZIANITA - APPLICABILITA PER LA INDENNITA DI BUONUSCITA EX RD N 148 DEL 1931 E RELATIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITA - DISTINZIONE TRA PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395646-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI EX ART 2120 E 2121 COD CIV PER L'INDENNITA DI ANZIANITA - APPLICABILITA PER LA INDENNITA DI BUONUSCITA EX RD N 148 DEL 1931 E RELATIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITA - DISTINZIONE TRA PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli art 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, con riferimento "allo stipendio o paga ultimi raggiunti", la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimita costituzionale delle indicate norme, in relazione agli art 3 e 36 cost, a condizione che la predetta nozione di "stipendio o paga ultimi raggiunti" vada intesa come "retribuzione ultima raggiunta", secondo i criteri imperativi fissati dagli art 2120 e 2121 cod civ e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilita. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, nel senso che l'autonomia collettiva sul punto viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del citato RD n 148 del 1931, solo se ed in quanto rispetti ed attui il citato criterio inderogabile della onnicomprensivita dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennita medesima. (V 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)