Sez. U, Sentenza n. 3676 del 21/10/1976 (Rv. 382399 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO - DISCIPLINA - ACCORDO 12 FEBBRAIO 1948 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FERROTRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA - PREMIO ANNUALE FISSO E RATEI DI TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA - COMPUTABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO - DISCIPLINA - ACCORDO 12 FEBBRAIO 1948 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FERROTRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA - PREMIO ANNUALE FISSO E RATEI DI TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA - COMPUTABILITA.*
Ai fini del computo dell'indennita di buonuscita regolata dall'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, con rinvio alla disciplina di cui all'art 7, comma secondo dell'accordo nazionale 29 novembre 1946, deve essere adottata, come base di calcolo, la retribuzione annuale da ultimo percepita dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva di qualsiasi compenso fisso e continuativo, con la sola esclusione delle indennita derivanti da effettive prestazioni di servizio, quali le trasferte, i premi di percorrenza, i premi di economia, interessenze e provvigioni. Nel suddetto computo debbono essere, pertanto, compresi anche i ratei della tredicesima, della quattordicesima mensilita e del premio annuale fisso istituito dall'accordo nazionale 28 febbraio 1963.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Contr. Coll. 28/02/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)