Sez. U, Sentenza n. 1326 del 28/04/1972 (Rv. 357861 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - STIPULAZIONE PRAETER LEGEM DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI INDENNITA DI BUONUSCITA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - STIPULAZIONE PRAETER LEGEM DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI INDENNITA DI BUONUSCITA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.*
Le associazioni sindacali ben possono stipulare praeter legem in relazione ad un aspetto del rapporto di lavoro, eguale od analogo a quello, cui si riferisce una norma inderogabile, una attribuzione patrimoniale, il cui contenuto e le cui modalita sono validamente determinati o determinabili del tutto indipendentemente da quella normativa. (nella specie la cs non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art 2120 cod civ dalla pattuizione collettiva che aveva attribuito l'indennita di buonuscita in misura fissa al personale dei servizi pubblici di trasporti in concessione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)