Sez. L, Sentenza n. 2129 del 21/05/1977 (Rv. 385860 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME DETTATE PER IL RAPPORTO DI LAVORO COMUNE - INAPPLICABILITA - RICEZIONE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CRITERI O PRINCIPI TRATTI DA ISTITUTI DISCIPLINATI DAL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA INDENNITA DI ANZIANITA IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI QUIESCENZA - INSUSSISTENZA - DIRITTO DI SOSTITUIRE O INTEGRARE, CON LE NORME RELATIVE ALL'INDENNITA DI ANZIANITA DI DIRITTO COMUNE, L'INDENNITA DI BUONUSCITA - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME DETTATE PER IL RAPPORTO DI LAVORO COMUNE - INAPPLICABILITA - RICEZIONE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CRITERI O PRINCIPI TRATTI DA ISTITUTI DISCIPLINATI DAL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA INDENNITA DI ANZIANITA IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI QUIESCENZA - INSUSSISTENZA - DIRITTO DI SOSTITUIRE O INTEGRARE, CON LE NORME RELATIVE ALL'INDENNITA DI ANZIANITA DI DIRITTO COMUNE, L'INDENNITA DI BUONUSCITA - INSUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto e compiutamente disciplinato da una regolamentazione speciale (RD 8 gennaio 1931, n 148, e relativo regolamento), la quale esclude l'applicazione delle norme dettate per il rapporto di lavoro comune, che non siano recepite, espressamente o implicitamente, nella disciplina stessa. Cio comporta che, nell'ipotesi in cui le associazioni sindacali, nell'Esercizio del potere di autonomia loro riconosciuto, recepiscano nei singoli contratti collettivi criteri o principi mutuati da istituti disciplinati dal codice civile, questi si inseriscono compiutamente nel funzionamento della contrattazione collettiva, alla quale, di conseguenza, occorre fare direttamente capo quale fonte regolatrice della portata delle relative clausole, salva la sindacabilita giudiziale delle stesse per il riscontro della loro necessaria conformita ai precetti costituzionali, ai principi e alle norme inderogabili propri del sistema normativo del RD 8 gennaio 1931, n 148, e relativo regolamento, nonche alle pronunce della Corte costituzionale relative alle norme di tale sistema. Pertanto, i lavoratori in questione non solo non hanno alcun diritto alla corresponsione, in aggiunta al trattamento pensionistico di quiescenza, dell'indennita di anzianita prevista dall'art 2120 cod civ o di quella prevista dall'art 1 della legge 18 dicembre 1960, n 1561, ma neppure possono pretendere di sostituire, o integrare con le norme concernenti l'indennita di anzianita di diritto comune, l'indennita di buonuscita aggiunta al trattamento pensionistico dall'art 12 dell'accordo economico 19 febbraio 1948 ad opera delle competenti associazioni sindacali, la quale opera, compiutamente, nell'ambito della disciplina contrattuale che la concerne. (V 1326/72, mass nn 357861, 357857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)