diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 14216 del 15/11/2019 Ud. (dep. 11/05/2020) Rv. 279295 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Notificazione via p.e.c. di un atto al difensore – Restituzione al mittente con l’indicazione “casella piena” – Perfezionamento della notifica – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279295-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE

La notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2011 num. 44 art. 20 com. 5, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 1, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)