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Sez. 5, Sentenza n. 11241 del 18/10/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 276022 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Notifica al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. p.e.c.) - Validità - Condizioni - Accettazione del sistema e ricezione del messaggio di consegna - Sufficienza - Oneri del destinatario in ordine alla corretta gestione dei propri strumenti informatici.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276022-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)