Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 80 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7125
- Misure di sicurezza
- Misure di sicurezza personali
- Cod. pen., artt. 204 e 222, primo comma
- Pericolosità sociale presunta
- Ricovero obbligatorio in un manicomio giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità di mente
- Non violano l'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.
Norme impugnate
- art. 222, comma 1, c.p.
- art. 204 c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;
3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna, indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32 della Costituzione;
che nessuno si è costituito in questa sede;
che i giudizi possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973, e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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