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Sez. L, Sentenza n. 864 del 01/02/1988 (Rv. 457251 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457251-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA.*

Nel rito del lavoro, l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine per impugnare, mentre la notifica di esso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento, esterno alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di secondo grado, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto, la Mancanza o la nullità di tale notifica (non eseguita, nelle specie, presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado) non comporta inammissibilità o improcedibilità del gravame, ma, impedendo la dichiarazione di contumacia dell'appellato non costituito, determina soltanto la necessità della fissazione di una nuova udienza e della rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., restando poi l'eventuale omissione dell'appellante sanzionata dall'Estinzione del processo (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.). (V 1096/87, mass n 450657).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)