Sez. L, Sentenza n. 1096 del 04/02/1987 (Rv. 450657 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI NUOVO TERMINE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI NUOVO TERMINE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA.*
Nel processo del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per impugnare, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento, esterno alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di appello, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto, la nullità o la Mancanza di tale notifica non determina la inammissibilità dell'impugnazione, ma comporta, anche nel caso in cui neppure l'appellante costituito comparisca all'udienza di discussione, la fissazione di un nuovo termine e la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., restando poi l'eventuale omissione dell'appellante sanzionata dall'Estinzione del processo (art. 291 e 307, primo comma, cod. proc. civ.). (V 5801/85, mass n 442986; (V 4088/84, mass n 436041; (V 3699/84, mass n 435690; (V 3393/84, mass n 435401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)