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Sez. 2, Sentenza n. 10465 del 07/10/1991 (Rv. 474129 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario (Legge 13 giugno 1942 n. 794) | Continenza di cause - Nei confronti di causa ordinaria preventivamente instaurata dal cliente - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474129-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario (Legge 13 giugno 1942 n. 794)

Il procedimento camerale, promosso in unico grado, davanti al tribunale od alla Corte d'appello, da avvocato o procuratore, per la liquidazione di diritti ed onorari nei confronti del cliente, non si sottrae alla disciplina dell'art. 39 cod. proc. civ., e, pertanto, ove si ponga in rapporto di continenza con altra causa preventivamente instaurata da detto cliente con il rito ordinario, deve trasmigrare davanti al giudice di tale altra causa, ai sensi del secondo comma del citato art. 39, sempre che il giudice medesimo sia competente anche sulla domanda successivamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 39, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)