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Sez. 2, Sentenza n. 15366 del 05/12/2001 (Rv. 550864 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Connessione di cause - Nei confronti di causa ordinaria instaurata dal cliente - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550864-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Il procedimento camerale, promosso in unico grado, davanti al Tribunale od alla Corte d'appello, da un avvocato, per la liquidazione di diritti ed onorari nei confronti del cliente, non si sottrae alla disciplina dell'art. 40 cod. proc. civ., e, pertanto, ove si ponga in rapporto di connessione con altra causa instaurata da detto cliente con il rito ordinario, deve trasmigrare davanti al giudice di tale altra causa, in considerazione della maggiore garanzia che offre tale rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)