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Sez. L, Sentenza n. 17577 del 19/11/2003 (Rv. 568310 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Disciplina ex art. 1, comma 234, legge n. 662 del 1996 - Inquadramento nel settore industriale del personale dirigente di aziende destinate ad essere classificate in altro settore secondo i criteri di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità transitoria sino al 31 dicembre 1999, ex art. 27 d.l. n. 669 del 1996 - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568310-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di inquadramento delle imprese ai fini del regime della contribuzione previdenziale, l'art. 27, secondo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, che ha fissato al 31 dicembre 1999 il termine finale di applicabilità - come disciplina speciale e transitoria ex art. 1, comma 234, legge 23 dicembre 1996 n. 662 - dell'inquadramento nel settore industriale del personale dirigente di aziende che secondo il regime ordinario di cui all'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 sono destinate ad essere classificate in altro settore, presuppone il previo inquadramento nel settore industriale delle medesime aziende con provvedimento in data anteriore alla predetta legge n. 88 del 1989, nonché la (parimenti previa) iscrizione dell'indicato personale all'INPDAI; in mancanza di tali presupposti non è possibile un nuovo e distinto inquadramento nel settore industriale relativamente solo al personale dirigente, in deroga al principio dell'inquadramento unico ed in applicazione dei criteri di inquadramento per la previdenza dei dirigenti, vigenti prima della data suddetta ed ormai abrogati.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 234 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 27 com. 2, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)