Sez. L, Sentenza n. 11309 del 29/08/2001 (Rv. 549107 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Provvedimenti di variazione adottati dall'INPS - Natura ricognitiva - Conseguenze - Impresa industriale inquadrata nel settore commercio con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della detta legge - Facoltà di mantenere l'iscrizione all'INPDAI per i dirigenti (ex art. 2 legge n. 662 del 1996) - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di inquadramento delle imprese ai fini del regime della contribuzione previdenziale, i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS, nei confronti di imprese che abbiano iniziato la propria attività anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, e con riferimento ai criteri previgenti a tale normativa, hanno natura ricognitiva, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio di irretroattività degli atti amministrativi; pertanto, una volta effettuata la variazione dell'inquadramento di un'impresa dal settore industriale a quello commerciale con effetti "ex tunc" perduranti pur dopo l'entrata in vigore della suddetta legge n. 88 del 1989, la stessa impresa non può invocare la facoltà, prevista dall'art. 1, comma duecentotrentaquattresimo, legge n. 662 del 1996 (facoltà non venuta meno a seguito dell'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 10, comma quattro - ter, D.L. n. 669 del 1996, convertito con modifiche in legge n. 30 del 1997, in quanto riprodotta dall'art. 2, comma duecentoquindicesimo, della stessa legge n. 662 del 1996), di mantenere l'iscrizione all'INPDAI per i dirigenti in attività alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 10 com. 4, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)