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Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 03/07/1996 Cc. (dep. 12/08/1996) Rv. 205637 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento incidentale di accertamento della collaborazione con la giustizia - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205637-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Per tutti i benefici penitenziari indicati nell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), rientranti nella competenza sia del Tribunale di sorveglianza, sia del magistrato di sorveglianza, il provvedimento impugnabile è costituito dall'ordinanza del Tribunale o del magistrato che decide il merito dell'istanza. Ne consegue che è inoppugnabile il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza accerta preventivamente l'eventuale collaborazione con la giustizia del detenuto, anche in riferimento alla richiesta di benefici di competenza del magistrato di sorveglianza. (Fattispecie relativa a istanza di permesso-premio). (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)