Sez. 1, Sentenza n. 26567 del 07/04/2017 Cc. (dep. 26/05/2017) Rv. 270864 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento incidentale di accertamento della collaborazione con la giustizia - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento del tribunale di sorveglianza che accerta preventivamente l'eventuale collaborazione con la giustizia del detenuto, anche in relazione alla richiesta di concessione di benefici penitenziari di competenza del magistrato di sorveglianza, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)