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Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 06/04/1993 (Rv. 481729 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Alienazione a terzi del fondo confinante senza la notificazione della proposta di alienazione - Diritto di riscatto del proprietario coltivatore diretto - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481729-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Il proprietario coltivatore diretto non ha diritto di riscatto del fondo confinante alienato a terzi senza la notificazione della proposta di alienazione (art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817) se non abbia già acquistato la proprietà del proprio fondo alla data della stipulazione del contratto preliminare di vendita del fondo, perché la facoltà di riscatto costituisce solo una sanzione prevista dal legislatore per la violazione del diritto di prelazione e presuppone, pertanto, che il soggetto che la esercita sia titolare della prelazione, quale proprietario del fondo confinante, già al momento della stipula del detto preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)