Sez. 3, Ordinanza n. 1519 del 23/01/2026 (Rv. 677569-01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Riscatto agrario - Preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Acquisto del coltivatore confinante in epoca successiva alla stipula - Insussistenza del diritto di prelazione - Ragioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di retratto agrario, non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante che abbia acquistato il proprio terreno dopo la stipulazione del contratto preliminare relativo al fondo offerto in vendita, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.
Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)