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Sez. 3, Sentenza n. 6279 del 25/06/1998 (Rv. 516736 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Decreto del Pretore che dichiari l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio ex art. 2 D.L. n. 551 del 1999 - Natura - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 1998-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516736-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Il decreto del pretore che dichiara, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito con la legge 21 febbraio 1989 n. 61), l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani locati per uso abitativo ha solo la funzione di rimuovere un ostacolo all'efficacia del titolo esecutivo sospeso per legge ed attiene, quindi, non alla sostanza del comando contenuto nel titolo esecutivo ma ai tempi della sua esecuzione, onde, configurandosi come atto del procedimento d'esecuzione, non può sotto alcun profilo considerarsi sentenza. Proprio per questo la legge ha previsto che esso sia impugnabile non già con l'appello, che costituisce la forma ordinaria di impugnazione della sentenza, ma con l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. (nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del pretore che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta oltre il termine di cinque giorni dalla pronunzia del decreto emesso in udienza e nel contraddittorio delle parti)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)