diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1958 del 22/02/1995 (Rv. 490600 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Decreto del pretore che dichiara l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio ex art. 2 D. Legge n. 551 del 1988 - Opposizione - Natura - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490600-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Il decreto del pretore che dichiara, ai sensi dell'art. 2 del d. legge 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito con la legge 21 febbraio 1989 n. 61), l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani locati per uso abitativo ha solo la funzione di rimuovere un ostacolo all'attuale efficacia del titolo esecutivo fungendo da condizione estrinseca di tale efficacia ed attiene, conseguentemente, non alla sostanza del comando contenuto nel titolo esecutivo ma ai tempi della sua esecuzione per finalità estrinseche rispetto alla disciplina sostanziale del diritto alla riconsegna dell'immobile. Conseguentemente, l'opposizione che, ai sensi dell'art. 2 del d. legge n. 551/1988, può essere proposta contro il predetto decreto secondo le disposizioni degli artt. 617-618 cod. proc. civ. deve essere equiparata non alla opposizione al titolo esecutivo ed al precetto ma alla opposizione ai singoli atti del processo esecutivo regolata dal secondo comma dell'art. 617cod. proc. civ., che prevede la forma del ricorso e fa decorrere il termine di decadenza dalla data del provvedimento opposto, se emesso in udienza e nel contraddittorio delle parti, dalla data della sua comunicazione a cura della cancelleria, se emesso fuori udienza e dalla data della notifica, se emesso inaudita altera parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)