Sez. 6, Sentenza n. 29569 del 17/06/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226107 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice di appello chiamato a valutare il provvedimento ministeriale ex art. 41 bis Ord. Pen.- Precedenti decisioni adottate in analoghi procedimenti di sorveglianza instaurati dallo stesso condannato - Ricusazione - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
L'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al giudice chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato che abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto attribuito allo stesso imputato e non può quindi in alcun modo ricomprendere la fattispecie del giudice che si sia già pronunciato su fatti analoghi anche nei confronti dello stesso imputato. (Fattispecie in cui la asserita incompatibilità derivava dall'avere il giudice di appello già deciso analoghi reclami avanzati dal condannato in relazione al provvedimento ministeriale di applicazione del regime carcerario previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)