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Sez. 6, Sentenza n. 49111 del 24/09/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227664 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Procedimento incidentale di ricusazione - Precedente decisione su istanza del medesimo soggetto - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227664-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione, collegata a ragioni di incompatibilità, nei confronti del giudice che, in qualità di componente del collegio ed estensore del provvedimento, abbia rigettato una precedente dichiarazione di ricusazione proposta dallo stesso soggetto, nell'ambito di altro procedimento, in quanto l'attività cosiddetta "pregiudicante" non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa dal giudice sia in ordine alla sussistenza del fatto-reato, sia in ordine alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)