Sez. 2, Sentenza n. 5971 del 08/08/1988 Cc. (dep. 10/08/1988) Rv. 179061 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - REGOLE APPLICABILI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - REGOLE APPLICABILI.*
In assenza di deroghe esplicite o implicite, anche al procedimento di sorveglianza si applica il generale disposto dall'art. 151 comma terzo cod. proc. pen., secondo il quale i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio debbono essere comunicati soltanto all'interessato e al difensore che lo ha assistito nel corso dell'udienza camerale, non anche a quello nominato con la dichiarazione di impugnazione. (Conf mass n 176193, su un piano generale; (Conf mass n 158177, su un piano generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 1, Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)