Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 18/05/1987 Cc. (dep. 16/06/1987) Rv. 176193 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - DESTINATARIO DELL'AVVISO - DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - DESTINATARIO DELL'AVVISO - DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Per tutti i provvedimenti camerali-ed anche per il decreto concernente l'applicazione delle misure di prevenzione - l'avviso previsto dall'art. 151 cod. proc. pen. (deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso) deve essere notificato, a differenza di quanto disposto per le sentenze dibattimentali, esclusivamente al difensore, di fiducia o di ufficio, che tale risulta nel momento in cui deve provvedersi alla notificazione, ossia, nel caso di misure di prevenzione, al difensore che ha assistito o rappresentato la parte interessata nell'udienza di comparizione in camera di consiglio. Quindi, l'avviso non compete al diverso difensore designato dalla parte nella dichiarazione d'impugnazione. (Conf mass n 161738; (Conf mass n 135058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)