Sez. 1, Sentenza n. 16285 del 03/05/2006 Cc. (dep. 11/05/2006) Rv. 234435 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 677 cod.pen. - Reato a pericolo presunto - Differenza con la fattispecie di cui al comma terzo - Reato a pericolo concreto.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 677 cod. pen. incrimina l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l'ipotesi prevista al comma terzo, richiede che dall'omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l'incolumità delle persone.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 com. 1, Cod. Pen. art. 677 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)