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Sez. 1, Sentenza n. 6596 del 17/01/2008 Ud. (dep. 12/02/2008) Rv. 239127 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Reato previsto dall'art. 677, comma terzo, cod. pen. - Sussistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità - Necessità - Ignoranza del pericolo in capo all'obbligato o preventiva diffida della P.A. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239127-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità - che sussiste anche in relazione all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio - a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui quest'ultimo versa, né una preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)