Sez. 3, Sentenza n. 24991 del 25/11/2014 (Rv. 633585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Responsabilità per danni da sinistro stradale - Deduzione in appello della mancata verificazione del sinistro - Mera difesa - Applicazione del divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Nel giudizio per danni da sinistro stradale la deduzione in grado di appello del mancato verificarsi del sinistro si risolve nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza va verificata dal giudice anche d'ufficio, sicché tale deduzione, integrando una mera difesa, non incontra il divieto dei "nova" in appello ex art. 345 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)