Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011 (Rv. 618716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Difetto di titolarità passiva del rapporto controverso - Eccezione riservata alla parte - Esclusione - Mera difesa - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di deduzione per la prima volta in appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In tema di impugnazioni, la deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, non rientra tra le eccezioni riservate alla parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei "nova" nel giudizio di gravame, previsto dall'art. 345 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)