Sez. L, Sentenza n. 19556 del 30/09/2016 (Rv. 641396 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti postali - Indennità per servizio viaggiante - Presupposti - Diversa dicitura utilizzata dalla contrattazione collettiva - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'indennità per servizio viaggiante è posta a compensazione dell'attività di trasporto del materiale postale, sicché è dovuta sia con riguardo ai dispacci chiusi che alla posta sfusa, anche successivamente alla sostituzione del termine "effetti", utilizzato dal c.c.n.l. dipendenti postali del 1994, con il termine "dispacci" adottato nei c.c.n.l. successivi del 2001 e 2003
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 75 com. 1, Contr. Coll. 11/01/2001 art. 63 reiterazione 0063____ 00, Contr. Coll. 11/07/2003 art. 67 reiterazione 0067____ 00
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)