Sez. L, Sentenza n. 4551 del 25/02/2009 (Rv. 607686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti postali - Indennità oraria per servizio viaggiante di cui all'art. 75 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 - Criterio contrattuale di calcolo - Riferimento al tempo intercorrente dal momento della partenza del mezzo di trasporto sino al momento del rientro nell'ufficio di appartenenza - Necessità - Determinazione secondo equità - Condizioni - Individuazione delle ragioni giustificatrici della disapplicazione della regola contrattuale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'indennità oraria per servizio viaggiante prevista dall'art. 75 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali compete, secondo la previsione contrattuale, dal momento della partenza del mezzo di trasporto sino al momento del rientro nell'ufficio di appartenenza: incorre pertanto in vizio di motivazione la sentenza che, senza individuare ragioni tali da indurre a disattendere la regolamentazione contrattuale, abbia escluso la possibilità di rinvenire nella contrattazione collettiva applicabile un criterio utile ai fini della determinazione di detta indennità, ritenendone conseguentemente ammissibile il riconoscimento in una misura equitativamente determinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 75 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 01/06/1996 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)