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Sez. 3, Ordinanza n. 9586 del 15/04/2026 (Rv. 677806-01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Locazione - Contratto verbale - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Operatività - Sussistenza - Prova contraria a carico del conduttore - Contenuto. LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677806-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.

Cod. Civ. art. 1590 com. 1, Cod. Civ. art. 1590 com. 2, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)