Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19835 del 19/09/2014 (Rv. 632701 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Restituzione della cosa locata al termine della locazione - Nel medesimo stato in cui è stata consegnata - Assenza di descrizione riferita al momento della stipula - Presunzione di buono stato - Anormale stato di usura o danneggiamento della cosa al momento della restituzione - Obbligo del conduttore di risarcire il danno.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
Il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, sicché, in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590 com. 1, Cod. Civ. art. 1590 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)