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Sez. 5, Sentenza n. 4297 del 23/02/2010 (Rv. 611885 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Nozione - Incremento degli elementi produttivi del reddito rispetto al precedente esercizio - Acconto ricevuto per vendita rimasta ineseguita - Mancata restituzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611885-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dal comma 1 dell'art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Va qualificato, quindi, come sopravvenienza attiva l'acconto ricevuto per la vendita di un bene, rimasta ineseguita in ragione della revoca dell'ordinativo da parte del committente, qualora esso, aggiungendosi al bene rimasto nel patrimonio aziendale e dovendo essere restituito subordinatamente ad un evento futuro ed incerto (nella specie, il reperimento di un nuovo acquirente), abbia oggettivamente incrementato le disponibilità finanziarie del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)