Sez. 5 - , Ordinanza n. 28727 del 30/11/2017 (Rv. 646233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | - Nozione – Incremento degli elementi produttivi del reddito rispetto al precedente esercizio - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dall'art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva considerato sopravvenienze attive le somme per i contributi promozionali spesati nell'esercizio precedente, pur se qualificabili incrementi di reddito per non essere stati i relativi premi richiesti).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)