Sez. 1, Sentenza n. 3290 del 06/10/1976 (Rv. 382087 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO AL RISARCIMENTO - OBBLIGO SOLIDALE DELL'ENTE DELEGANTE - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO AL RISARCIMENTO - OBBLIGO SOLIDALE DELL'ENTE DELEGANTE - CONDIZIONI.*
Obbligato al risarcimento del danno, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione d'urgenza oltre il biennio, e, normalmente, il soggetto in favore del quale l'occupazione e stata disposta, ancorche egli abbia agito per delega o per conto dell'ente nella cui sfera di Competenza rientra l'esecuzione dell'opera pubblica, in relazione alla quale l'occupazione di urgenza e stata autorizzata ed attuata. Tuttavia, qualora il bene illegittimamente occupato sia stato poi utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, e, conseguentemente, il danno del proprietario derivi anche dalla sopravvenuta impossibilita di conseguire la restituzione del bene stesso, per effetto di quella realizzazione, deve affermarsi la solidarieta nell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art 2055 cod civ, di entrambi i predetti soggetti. (V 883/74, mass n 368781).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)