Sez. L, Sentenza n. 3282 del 04/04/1987 (Rv. 452345 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI E INDIVIDUAZIONE DEL CREDITORE DI ESSE - CRITERI - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTIVITÀ DI PULIZIA DI LOCALI CONDOMINIALI RISULTANTE APPALTATA AL CONIUGE DELLA LAVORATRICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI E INDIVIDUAZIONE DEL CREDITORE DI ESSE - CRITERI - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTIVITÀ DI PULIZIA DI LOCALI CONDOMINIALI RISULTANTE APPALTATA AL CONIUGE DELLA LAVORATRICE.*
Ai fini della qualificazione delle prestazioni personali, riconducibili a quelle proprie del lavoro subordinato, e della individuazione del creditore delle prestazioni stesse, che può non essere il soggetto che di esse usufruisce, il rilievo preminente che occorre dare alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto, nonché alle modalità di espletamento delle mansioni, che costituiscono l'aspetto concreto dell'attività prestata non comporta l'assoluta irrilevanza del nomen iuris usato dalle parti, che deve essere valutato dal giudice del merito, sia quando egli ritenga di trarne ragioni a sostegno della coincidenza tra pattuizione ed esecuzione del rapporto, sia allorché ne affermi la discordanza, fermo, in ogni caso, il dovere di motivare adeguatamente la decisione adottata. (nella specie, il giudice di merito aveva escluso l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, in relazione ad una attività di pulizia, di locali condominiali, ritenendo rispondente alla realtà effettuale la definizione contrattuale, da cui il servizio di pulizia risultava appaltato al coniuge della lavoratrice, considerata per ciò materiale esecutrice di esso, per conto del consorte. Il S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata). (V 1242/86, mass n 444705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)