Sez. L, Sentenza n. 1242 del 26/02/1986 (Rv. 444705 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI PULIZIA DI UFFICI - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI PULIZIA DI UFFICI - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di stabilire se l'attività di pulizia di uffici costituisca un rapporto di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo o di appalto di servizi, occorre riscontrare in concreto il requisito della subordinazione che postula la sussistenza di un vincolo gerarchico in base al quale il lavoratore resta assoggettato agli ordini ed alle Disposizioni impartite dal datore di lavoro, vincolo che pertanto non può essere affermato in base al mero riscontro che la suddetta attività sia regolata dalle direttive del datore di lavoro, anche se relative ad orari e modalità di esecuzione della prestazione, tenuto conto che anche nel lavoro autonomo e nell'appalto di servizi è configurabile un'ingerenza del creditore della prestazione in ordine ai tempi e ai modi dell'adempimento. (V 1573/85, mass n 439556).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)