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Sez. 5 - , Sentenza n. 17798 del 22/03/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 276766 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276766-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 135 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)