Sez. 2 - , Sentenza n. 38834 del 07/06/2019 Cc. (dep. 20/09/2019) Rv. 277220 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen.- Condizioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)